Header private

Assegni familiari

Con gli assegni familiari si intende compensare parzialmente i costi sostenuti dai genitori per il mantenimento dei figli. Essi includono gli assegni per i figli e gli assegni di formazione e, in certi Cantoni, gli assegni di nascita e di adozione.

Secondo la legge federale sugli assegni familiari (LAFam; in vigore dall’ 1° gennaio 2009) in tutti i Cantoni sono versate le seguenti prestazioni minime mensili:

  • un assegno per i figli di 200 franchi per ogni figlio fino al compimento del 16° anno di età o fino alla nascita del diritto a un assegno di formazione;
  • un assegno di formazione di 250 franchi per ogni figlio che inizia una formazione postobbligatoria, al più presto dal compimento del 15° anno d’età e al massimo fino ai 25 anni.

Chiunque richieda assegni familiari deve compilare l’apposito questionario:

  • i salariati presentano la richiesta di regola al datore di lavoro;
  • i lavoratori indipendenti e i salariati il cui datore di lavoro non sottostà all’obbligo contributivo presentano la richiesta alla cassa di compensazione per assegni familiari cui sono affiliati;
  • le persone prive di attività lucrativa si rivolgono di regola alla cassa cantonale di compensazione del Cantone di domicilio.

Contatto

Contatto