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Stabilizzazione dell’AVS (AVS 21) – Cosa cambia?

Uniformazione dell’età pensionabile (età di riferimento) di donne e uomini a 65 anni

Con la riforma AVS 21 viene introdotta per uomini e donne un’età pensionabile uniforme di 65 anni. Questa costituisce il riferimento per il pensionamento flessibile e viene quindi denominata nuova età di riferimento: chi percepisce la rendita a 65 anni la riceve senza deduzioni o supplementi.

L’età di riferimento delle donne viene aumentata gradualmente di tre mesi all’anno.

AnnoEtà di riferimento delle donneRiguarda le donne nate nell’anno
202464 anni (nessun aumento)1960
202564 anni + 3 mesi1961
202664 anni + 6 mesi1962
202764 anni + 9 mesi1963
202865 anni1964 e le annate successive

 

Le donne della generazione di transizione 1961 – 1969 ricevono invece un supplemento di rendita a vita se non anticipano la loro rendita di vecchiaia.
 

 196119621963196419651966196719681969

Reddito medio basso

(≤ CHF 58‘800)

CHF 40CHF 80CHF 120CHF 160CHF 160CHF 129.60CHF 100.80CHF 70.40CHF 40

Reddito medio

(CHF 58‘801 – 73‘500)

CHF 25CHF 50CHF 75CHF 100CHF 100CHF 81CHF 63CHF 44CHF 25

Reddito medio alto

(CHF ≥ 73‘501)

CHF 12.50CHF 25CHF 37.50CHF 50CHF 50CHF 40.50CHF 31.50CHF 22CHF 12.50


 

Anticipo
 

La rendita può essere percepita a partire dai 63 fino ai 70 anni, mese per mese, per le donne della generazione di transizione già a partire dai 62 anni.

È ora possibile percepire solo una parte della rendita. La dimensione minima per l’anticipo parziale è del 20%, la quota massima del 80%. La rendita viene ridotta proporzionalmente per ogni mese di anticipo.

La quota anticipata può essere aumentata una volta, dopodiché la parte residua della rendita deve essere percepita integralmente.

Rinvio della rendita
 

È ora possibile differire solo una parte della rendita. Come prima, il differimento deve durare almeno un anno. Da quel momento la rendita può essere percepita mensilmente come prima.

Analogamente all’anticipo, anche nel differimento la quota percepita può essere aumentata una volta, dopodiché la parte residua della rendita deve essere percepita integralmente.

Nuovo calcolo della rendita dopo l'età di riferimento
 

Se dopo l’età di riferimento avete continuato a lavorare, i redditi da lavoro fino al compimento del 70° anno possono essere considerati nel calcolo della rendita. I periodi contributivi accumulati possono essere presi in considerazione se fino all’età di riferimento vi sono lacune contributive. La condizione è che i redditi per anno solare siano almeno il 40% del reddito medio precedente all’età di riferimento. La richiesta può essere presentata una sola volta.

Le persone che lavorano oltre l’età di riferimento godono di una franchigia di 1’400 franchi al mese, sulla quale non vengono più conteggiati contributi AVS/AI/EO. Sui redditi eccedenti si applicano comunque i contributi. Tuttavia, queste persone hanno facoltà di scegliere se applicare la franchigia o meno. I lavoratori comunicano la loro scelta al datore di lavoro, i lavoratori indipendenti alla cassa di compensazione.

Al momento dell’entrata in vigore della legge, anche le persone che percepiscono una rendita secondo la normativa precedente possono richiedere un ricalcolo e far computare i redditi da lavoro e i periodi contributivi dopo l’età di riferimento. Condizione per il ricalcolo di una rendita secondo la vecchia normativa è che la persona al 1° gennaio 2024 non abbia ancora compiuto 70 anni.

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