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Assoggettamento assicurativo

Tutte le persone domiciliate in Svizzera e/o che svolgono un'attività lucrativa in Svizzera, sono obbligatoriamente assicurate nel 1° pilastro. Chiunque non soddisfi più queste condizioni (in particolare nel caso di un trasferimento all'estero), può in determinate circostanze mantenere l'assicurazione obbligatoria o stipulare un'assicurazione facoltativa. Notate i corrispondenti opuscoli su questo argomento e chiarite anticipamente eventuali domande.

Gli indipendenti sottomessi all'obbligo di assicurazione, i datori di lavoro di un dipendente sottomesso all'obbligo di assicurazione nonché dipendenti di un datore di lavoro non sottomesso all'obbligo di asscurazione sono obbligati a stipulare un'assicurazione presso una cassa di compensazione. Tutti gli indipendenti e tutti i datori di lavoro che sono membri di un'associazione fondatrice devono aderire alla nostra cassa di compensazione AVS.

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